ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
MUOVERSI ALLEGRAMENTE ONLUS
STATUTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione e sede
È costituita, con riferimento all’art. 18 della Costituzione Italiana, agli art. 36, 37 e 38 del Codice civile, secondo i disposti del D. Lgs. 460/1997, della Legge n. 398 del 16/12/1991 compreso quanto disposto dall’art. 90 L. 289/2002, del D.Lgs. 36/2021 e loro successive modificazioni l’Associazione sportiva dilettantistica, culturale e ricreativa, di promozione e sviluppo sociale denominata: “Associazione Sportiva Dilettantistica Muoversi Allegramente Onlus” siglabile come “ASD Muoversi Allegramente Onlus” con sede in Nole. Il trasferimento della sede legale, se avviene all’interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.
È obbligo dell’Associazione usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, sia la locuzione “Associazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus” sia locuzione “Associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.
L’Associazione attualmente è senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021.
L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
I colori sociali sono prevalentemente arancione e nero e l’emblema della Associazione è rappresentato dal disegno stilizzato di una “M” raffigurante una palla che rimbalza schiacciando le lettere M e V di “MUOVERSI” e che termina sulla “I” finale.
Art. 2 – Scopi ed oggetto sociale
“ASD Muoversi Allegramente Onlus” è un’Associazione democratica e pluralista che opera per la costruzione di valore nella comunità umana, senza perseguire fini di lucro ma perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo associativo prevalente è l’Associazione e la pratica di attività sportive dilettantistiche.
L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle varie discipline riconosciute da Special Olympics e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
“ASD Muoversi Allegramente Onlus” favorisce il diritto all’espressione della propria individualità ovviando e prevenendo situazioni di isolamento e di emarginazione, e si impegna per il miglioramento della qualità della vita dei minori, degli adolescenti, degli adulti, di soggetti in situazioni di disagio fisico, psichico o sociale, e di altre persone temporaneamente o strutturalmente in difficoltà.
“ASD Muoversi Allegramente Onlus” promuove la cultura di aggregazione, socializzazione ed umanizzazione avente al centro il rispetto del patrimonio umano e culturale della popolazione giovanile.
Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l’Associazione si propone di:

  • sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio- sportive dilettantistiche di uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità favorendo lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze e contribuendo allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione dello sport dilettantistico in ogni sua forma e specialità agonistica, amatoriale e ricreativa, curando la preparazione e gestione di squadre delle varie discipline sportive, promuovendo le attività riconducibili allo “sport per tutti” prevedendo altresì essenzialmente l’inserimento di soggetti disabili e/o svantaggiati
  • promuovere, organizzare, esercitare e gestire attività sportive dilettantistiche compresi programmi didattici per l’avvio, l’aggiornamento e perfezionamento, nonché di coordinamento delle attività sportive praticate, ricreative e culturali con enti locali, regionali, statali, dell’Unione Europea e privati anche organizzando eventi sportivi dilettantistici;
  • collaborare con enti pubblici, organizzazioni ed associazioni e privati, sulle tematiche che riguardano il proprio oggetto di attività;
  • perseguire finalità culturali, ricreative, dell’informazione, sportive e simili attraverso la gestione di attività nei campi dell’informazione, della cultura, dello spettacolo, dello sport, della ricreazione e del tempo libero finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell’individuo.
  • promuovere eventi pubblici, in collaborazione con le realtà e le amministrazioni locali, allo scopo di lavorare sullo stigma che accompagna le tematiche oggetto dell’azione dell’Associazione.
  • le attività indicate sono rivolte in via principale verso soggetti svantaggiati quali ad esempio bambini, giovani ed adulti con disabilità intellettiva, soggetti “a rischio” di sviluppare disturbi comportamentali e le loro famiglie;
  • eventualmente affittare, acquistare, vendere, costruire e gestire immobili di impianti destinati alle proprie attività e/o gestire punti di incontro, bar e ristoranti, soggiorni e attività di carattere turistico, alberghiero ed affini; somministrare cibo e bevande in occasione di eventi sportivi e feste.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

  • attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
  • la vendita di articoli sportivi;
  • la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
  • ogni altra attività non specificatamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedentemente elencate purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L’Associazione esplicitamente accetta ed osserva lo Statuto ed il Regolamento dell’Ente di Promozione Sportiva e/o delle Federazioni Sportive nazionali ed internazionali a cui intende aderire in base alla specifica attività svolta dall’Associazione stessa, nell’ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto. Inoltre, si impegna a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
Art. 3 – Soci
Il numero dei soci è illimitato.
L’Associazione riconosce la qualità di Socio a tutti i cittadini che condividono le finalità dell’Associazione, s’impegnano per realizzarle versando e partecipano alla vita associativa, e ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Può diventare socio ogni persona indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età  il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni delle Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
I soci di dividono nelle seguenti categorie: a)  fondatori b)  onorari c)  ordinari.

  • I Soci fondatori sono tutti e solo i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione. La qualifica di Socio fondatore si perde per decesso, espulsione o radiazione, dimissioni, che debbono essere presentate al Consiglio Direttivo.
  • I Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento, partecipando alle attività secondo le proprie capacità personali, sottoscrivono le quote associative. La qualifica di Socio ordinario si perde per decesso, espulsione o radiazione, dimissioni, che debbono essere presentate al Consiglio Direttivo.
  • I Soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo e non possono essere in numero superiore a 15 unità. La qualifica di Socio onorario si perde per decesso, espulsione o radiazione, dimissioni, che debbono essere presentate al Consiglio Direttivo.

Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all’atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo o di eventuali quote contributive mensili od altre periodicità in relazione all’attività dell’Associazione.
Art. 4 – Partecipanti
Sono i soggetti di cui all’art. 111, comma 3. del Testo Unico delle imposte sui Redditi. Essi prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che, per legge, Regolamento, Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Associazione locale o nazionale.
Art. 5 – Domanda di Ammissione
Per ottenere l’ammissione all’Associazione occorre:
a) presentare domanda di ammissione scritta al Consiglio Direttivo dell’Associazione, il quale, entro 15 giorni, deve esprimere il proprio parere in merito;
b) dichiarare di condividere le finalità dell’Associazione, accettare le norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
c) versare la quota associativa.
Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni o da persone tutelate o in  amministrazione di sostegno dovranno essere  controfirmate dall’esercente la potestà parentale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno.
Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore/tutelato/amministrato a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne/tutelato/amministrato.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso all’Assemblea entro e non oltre 30  giorni dalla comunicazione del diniego, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
Art. 6 – Diritti e Doveri dei Soci
La qualifica di socio dà diritto:
–  a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
–  a godere dell’elettorato passivo e attivo (se maggiorenni).
Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che:

  • hanno un’anzianità di iscrizione di almeno sei mesi;
  • non abbiano avuto condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno
  • non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
  • non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Alle cariche sociali che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili i soci hanno raggiunto la maggiore età, in regola con il pagamento della tessera sociale e di eventuali quote contributive mensili od altre periodicità in relazione all’attività dell’Associazione sportiva.
I soci sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– al pagamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi e non rivalutabili né restituibili.
Dopo un primo sollecito scritto, il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l’automatica decadenza del socio.
Art. 7 – Decadenza dei Soci
I Soci cessano di appartenere all’Associazione:
a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo aventi efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo;
b) per morosità nel pagamento delle quote sociali;
c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio. Il Socio può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell’assemblea che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.
A carico dei Soci possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all’Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L’Associato ha diritto di presentare al Consiglio Direttivo le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni. Il Consiglio Direttivo nei quindici giorni seguenti delibererà definitivamente in merito.
I soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio ai di fuori di quelle previste dal presente Statuto.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 8 – Organi dell’Associazione
Gli organi Sociali sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.
Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 9 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Art. 10 – Diritti di Partecipazione
Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione i soli Soci che siano in regola con il versamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari. Ogni socio ha diritto ad esercitare un solo voto e può farsi rappresentare mediante delega da un altro associato, ma ogni socio non può avere più di una delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.
Art. 11 – Compiti dell’Assemblea
L’ Assemblea:
a) elegge il Presidente e determina la composizione Consiglio Direttivo eleggendone i componenti;
b) delibera nei limiti dello Statuto Sociale, gli indirizzi programmatici e la gestione dell’Associazione;
c) approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia;
d) convalida la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo, che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte;
e) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell’organo di controllo;
f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
h) delibera in merito all’approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
i) delibera sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.
l) delibera sulle modifiche allo Statuto e/o Regolamenti.
Art. 12 – Convocazione
La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta da un decimo dei Soci, che potranno proporre l’ordine del giorno.
L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
L’Assemblea potrà tenersi in presenza, in videoconferenza oppure parzialmente in presenza ed in videoconferenza contemporaneamente. L’avviso di convocazione conterrà la modalità nella quale l’Assemblea dovrà essere tenuta.
La convocazione avviene per comunicazione scritta, anche con i moderni mezzi che la tecnologia offre, almeno quindici giorni prima dell’Assemblea e deve indicare la data e il luogo della riunione, l’ora della prima e della seconda convocazione e nell’eventualità di una seconda convocazione, essa deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima, gli argomenti all’ordine del giorno ed il programma dei lavori.
Almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, l’Assemblea dei soci è convocata per approvare il bilancio della Associazione. Il bilancio dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, deve rimanere depositato presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. Il bilancio deve riassumere in modo fedele e veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Associazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano, dichiarandosi edotti sugli argomenti posti all’ordine del giorno, di persona tutti i soci.
Art. 13 – Validità Assembleare
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, l’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Art. 14 – Modifiche di Statuto
Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea Straordinaria dei Soci e devono essere approvate dalla maggioranza dei soci presenti purché questi rappresentino il 50% + 1 del corpo sociale.
Art. 15 – Il Consiglio Direttivo dell’Associazione e le Cariche Sociali
Il Consiglio Direttivo:

  • è l’organo esecutivo dell’Associazione e sviluppa collegialmente il programma stabilito dall’Assemblea dei Soci;
  • è composto da tre a undici membri eletti dall’Assemblea dei soci;
  • dura in carica 4 anni, è rieleggibile ma decade qualora per dimissioni o altri motivi venisse a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall’assemblea;
  • distribuisce tra i propri membri gli incarichi di Vicepresidente, Tesoriere e Segretario;
  • viene convocato dal Presidente direttamente o su richiesta di almeno tre Consiglieri; si riunisce periodicamente almeno quattro volte l’anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente; in difetto di convocazione formale sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, dichiarandosi edotti sugli argomenti posti all’ordine del giorno, tutti i consiglieri.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica sia essa se riconosciuta dal Coni o da un ente di promozione sportiva.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito fatto salvo il diritto a veder riconosciute le spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo nello svolgimento della funzione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo potrà tenersi in presenza, in videoconferenza oppure parzialmente in presenza ed in videoconferenza contemporaneamente.
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio, venissero a mancare uno o più
Consiglieri, sono sostituiti, ove esista, dai soci risultati primi esclusi all’elezione del Consiglio.
I nuovi Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.
Il Consiglio Direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualunque altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:
a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l’Associazione attraverso l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
b) attua le deliberazioni dell’Assemblea;
c) predispone il bilancio economico e finanziario da presentare all’assemblea riferendo sull’attività svolta e su quella in programma;
d) assume le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
e) assume le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
f) istituisce commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
g) nomina tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
h) stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente;
i) convoca l’Assemblea Ordinaria e le eventuali Assemblee Straordinarie;
l) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
m) adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea;
n) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
o) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
p) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.
Le delibere sono prese a maggioranza dei componenti presenti.
Art. 17 – Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati; dispone di potere di firma sociale.
Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
Egli convoca e presiede il consiglio direttivo, propone le materie da trattare nelle rispettive convocazioni e cura l’attuazione delle sue deliberazioni.
Il Presidente è responsabile del funzionamento dell’Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell’attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente; il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome e in rappresentanza dell’Associazione attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla sua elezione; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale ed essere portate a conoscenza della Presidenza alla prima riunione.
Art. 18 – Processi verbali
Per ogni riunione dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale che va trascritto negli appositi libri. Qualora si tratti di verbale relativo ad Assemblea Straordinaria con all’ordine del giorno variazioni di Statuto, il verbale va trasmesso, per opportuna conoscenza, alla Presidenza provinciale dell’Ente di Promozione Sportiva e delle Federazioni sportive nazionali a cui eventualmente l’Associazione è affiliata.
Art. 19 – Durata
La durata dell’Associazione, in considerazione della perennità dello scopo, è illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art. 20 – Settori e Sezioni
L’Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto.
Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.
L’assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell’Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
L’assemblea ordinaria potrà deliberare l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.
Art. 21 – Patrimonio ed entrate
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi dei soci, da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. I soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all’Associazione la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna. Data la natura di Associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I beni patrimoniali dell’Associazione devono essere inventariati.
L’esercizio sociale inizia ogni anno il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo.
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a. Quote associative e contributi degli aderenti;
b. Contributi pubblici e privati siano essi nazionali o internazionali;
c. Donazioni e lasciti testamentari;
d. Rendite patrimoniali;
e. Entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell’offerta di beni o servizio di modico valore, da tombole, lotterie o simili;
f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’Associazione.
Art. 22 – Lavoratori e volontari
I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.
Art. 23 – Clausola Compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale, costituito secondo le indicazioni stabilite dal CONI.
Art. 24 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci convocata in seduta Straordinaria, con l’approvazione di almeno 3/4 dei Soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.
In caso di scioglimento o di mancata riaffiliazione o adesione, i beni patrimoniali dati in uso all’Associazione dall’Ente di Promozione Sportiva ritornano in possesso all’Ente che li aveva concessi.
In caso di scioglimento il Patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fine di utilità sociale, e pertanto ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3. comma 190. della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 25 – Norma di Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti non commerciali e a quanto previsto dal Codice civile nonché dal D. Lgs. 460/97 della Legge n. 398 del 16/12/1991, dell’Art. 90 della Legge n. 289 del 27/12/2002, del D.Lgs. 36/2021, e loro successive modifiche ed integrazioni.